Ai sensi dell’art. 2110 c.c., in caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge o dai contratti collettivi. Infatti, al lavoratore assente per malattia spetta o la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o il contratto collettivo lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’INPS. Tra i motivi che giustificano l’assenza dal posto di lavoro rientra ogni alterazione dello stato di salute che riduca la capacità lavorativa di un soggetto o l’impossibilità di essere presente sul luogo di lavoro per la necessità di seguire terapie specifiche, e i casi in cui la prestazione lavorativa può compromettere la guarigione del soggetto, cioè il periodo di convalescenza.
I controlli da parte della ASL o dell’INPS, per verificare l’effettivo stato di salute, possono essere effettuati sui lavoratori sia del settore pubblico che privato, attraverso visite a domicilio o ambulatoriali, tra le 10:00 e le 12:00 o le 17:00 e le 19:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare o alla visita in ambulatorio è prevista la sospensione dell’indennità totale per i primi dieci giorni di malattia; in caso di assenza ingiustificata alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. L’assenza alla terza visita di controllo, comporta la sospensione dalla data dell’ultima assenza. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo può essere punito con il licenziamento.
Quanto ai dipendenti pubblici, l’art. 71 del D.L. 112/2008 ha stabilito l’attivazione della visita fiscale obbligatoria anche per un solo giorno di malattia, e retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza, a prescindere dalla durata.
Ma quando l’irreperibilità alla visita domiciliare di controllo, stante l’assenza dal lavoro per malattia, può essere giustificata? Quando, seppur irreperibili alla visita suddetta, si conserva il diritto a percepire l’indennità di malattia?
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4274/2004).
In particolare, l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata da ogni situazione la quale, pur non determinando una lesione di beni primari, abbia reso necessaria altrove la presenza del lavoratore irreperibile. L’accertamento di tale necessità è affidato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 22065/2004).
Sulla base dei suesposti orientamenti la Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell’INPS che aveva trattenuto l’indennità di malattia di un lavoratore che era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità; il giustificato motivo, che rendeva legittima l’assenza del lavoratore, era stato riscontrato nella visita effettuata alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia.
L’INPS domandava la cassazione ritenendo che, nel caso di specie, l’irreperibilità del lavoratore non fosse connotata da cogenza ma solo da un’utilità morale insufficiente a giustificare l’assenza alla visita medica domiciliare.
Ricorso infondato. La Cassazione, infatti, ha sottolineato come nel caso sottopostole venga in essere un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell’assistenza alla propria madre…priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art.29).









