Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione ( sez. I civile 19/02/2008 n. 4199) con la quale si afferma che, ai sensi dell’ art. 21 della L. n. 184/1983, due sono i requisiti concorrenti per la revoca dello stato di adottabilità : 1) il venir meno della situazione di abbandono e 2) l’interesse del minore. Quest’ultimo deve essere valutato oggettivamente, avuto riguardo al possibile pregiudizio che, dal reinserimento nella famiglia naturale, possa derivare alle condizioni psicofisiche del minore.
Tale valutazione, statuisce la sentenza, deve tenere conto delle aspirazioni del minore. Si affaccia dunque timidamente nella giurisprudenza l’affermazione del diritto del minore di essere ascoltato nel processo sulla sua adottabilità, essendo evidente che, per conoscere quali sono le aspirazioni del minore circa la famiglia con la quale vivere, occorre ascoltarlo.